D.Lgs. n. 152/2006
Articolo 155
Tariffa del servizio di fognatura e depurazione
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di
pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in
cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione
tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato
all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione
degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione
previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è
dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri,
sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte
dell'Autorità d'ambito.
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al
gestore del servizio idrico integrato, i Comuni già provvisti di impianti di
depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano
i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla
manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di
qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti
pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente
articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento
per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è
determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue
scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la
possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura,
sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica
approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione
dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione
si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della
quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
Quanto evidenziato in giallo è stato annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008
Quanto evidenziato in celeste, è la scusante che adduce il CAM S.p.A., per continuare ad esigere il canone della depurazione anche in assenza di rete fognaria…..
aggiornamento del 08/01/2009